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Home Page (a cura di La Redazione) . A. XV, n. 162, marzo 2021

Migranti, condannato il Viminale:
illeciti i respingimenti automatici

di Alessandro Milito
Il Tribunale di Roma boccia una prassi illegittima.
Il parere del leader della Cds, Augusto Venanzetti


Come è stato possibile? È una delle domande che ciclicamente si ripresenta alle soglie delle coscienze degli europei che a fatica riescono a capire come il virus dell’antisemitismo abbia potuto produrre l’Olocausto e i suoi orrori. Come facevano i civilissimi tedeschi, gli “italiani brava gente” e tanti altri loro popoli alleati nel delirio nazi-fascista, a non vedere ciò che accadeva sotto i loro occhi distratti? Come si sono resi complici di quello sterminio di massa su scala industriale? Come ha potuto la civilissima Europa permettere tutto questo?
Sono domande senza risposta ma tristemente valide ancora oggi. Questo perché sono cambiati i protagonisti, così come la tragedia in corso, ma non sono venute meno le ragioni profonde di quegli interrogativi. La verità è che nel cuore dell’Europa è in corso un dramma in grado di mettere in discussione i valori dell’intero continente. Un male che cresce e si diffonde attraverso una rotta, quella balcanica, che dalla Turchia passa per la Bosnia per poi risalire in Croazia e Slovenia, sino ad arrivare ai confini italiani. Una catastrofe umanitaria in corso, alle porte di casa, accompagnata da un assordante silenzio. Eppure, pur nell’omertosa indifferenza a livello europeo, non mancano le occasioni in cui lo Stato di diritto cerca di alzare la voce e mettere alcuni doverosi paletti. È quello che ha fatto la Sezione diritti della persona e immigrazione del Tribunale di Roma che, con un’importante ordinanza del 18 gennaio 2021, ha decretato l’illegittimità dei respingimenti al confine italo-sloveno dei richiedenti protezione internazionale.
br> Il fatto
L’ordinanza è il provvedimento con il quale la giudice Silvia Albano si è pronunciata in un procedimento cautelare d’urgenza, nella causa tra un ventisettenne pachistano e il Ministero dell’Interno. Nel ricorso presentato al Tribunale, il ricorrente chiedeva che venisse riconosciuto il suo diritto a presentare domanda di protezione internazionale in Italia.
Le pagine dedicate al “fatto” che ha dato origine alla violazione di tale diritto, rappresentano una lucida e crudele testimonianza delle atrocità subite dai migranti attraverso l’ormai nota rotta balcanica.
Il ricorrente, «fuggito dal proprio paese avendo subito persecuzioni a causa del proprio orientamento sessuale», dopo una lunga traversata funestata da violenza e trattamenti inumani, raggiungeva nella metà di luglio 2020 il confine italiano nei pressi di Trieste. Lì, dopo aver manifestato l’intenzione di richiedere la protezione internazionale, «nel giro di poche ore veniva respinto, in assenza di alcun provvedimento, verso la Slovenia». Trattasi solo del primo di una serie di respingimenti a catena attraverso i confini di ben tre stati dell’Unione europea, Italia, Slovenia e Croazia, poi conclusasi nel territorio “extracomunitario” della Bosnia Erzegovina.
Persino il linguaggio legale e tribunalesco, spesso freddo e distaccato, lascia trasparire l’umanità sistematicamente e ripetutamente violata. Leggendo l’ordinanza si rischia di rimanere inorriditi dalle sevizie, dalle torture e dalla crudeltà perpetrate dalla polizia di tre stati dell’Unione europea, compresa la civilissima Italia. Il ricorrente, e altri suoi connazionali, venivano infatti ammanettati, caricati su un furgone, lasciati in prossimità del confine sloveno e intimati «sotto la minaccia di bastoni, di correre dritti davanti a loro, dando il tempo della conta fino a 5». Venivano quindi prelevati dalla polizia slovena, rinchiusi in una stanza senza cibo, acqua e servizi igienici; successivamente venivano condotti al confine con la Croazia, fatti sdraiare a terra, ammanettati con fascette di plastica, presi a calci e a manganellate. Successivamente, venivano respinti in Croazia e presi in consegna dalla polizia locale: lì venivano «picchiati dagli agenti con manganelli avvolti dal filo spinato e presi a calci sulla schiena» e, successivamente, veniva loro spruzzato addosso spray al peperoncino e aizzato contro un pastore tedesco che cercava di morderli, per la gioia e il diletto dei torturatori. Il viaggio a ritroso dell’orrore si concludeva in Bosnia, nel campo profughi di Lipa. Tuttavia il ricorrente veniva costretto, dalla mancanza di posti letto nel campo, a trovare rifugio a Sarajevo in un immobile abbandonato e semidistrutto dalla guerra.

Il ricorso e i diritti violati
Questa storia terribile avrebbe subito lo stesso destino di centinaia di altre tristemente simili, confondendosi nel mare dell’indifferenza generale. È stata invece raccolta dalla Ong Border Violence Monitoring Network e successivamente raccontata dal giornalista danese Martin Gottske sul periodico Information. Ha quindi raggiunto un Tribunale italiano, coinvolgendo direttamente il Ministero dell’Interno che non si è costituito in giudizio.
La giudice ha ritenuto assolto l’onere della prova, meno gravoso in sede di procedimento cautelare, e ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento.
Innanzitutto, la riammissione è stata materialmente effettuata dalla polizia italiana senza la previa emissione di alcun provvedimento amministrativo. Il respingimento forzato è un atto che in tutta evidenza incide sulla persona del soggetto interessato e, pertanto, non può che essere predisposto se non tramite un provvedimento esplicito, motivato dall’amministrazione e impugnabile dinnanzi all’autorità giudiziaria: la legge generale sul procedimento amministrativo vale per tutti, senza esclusioni di nessun tipo. Inoltre, poiché si tratta di un provvedimento restrittivo della libertà personale, tutelata espressamente dall’articolo 13 della Costituzione, sarebbe stata necessaria la preventiva convalida da parte dell’autorità giudiziaria.
Il Ministero dell’Interno, sollecitato da una interrogazione parlamentare sui respingimenti forzati al confine con la Slovenia, ha affermato che tale prassi verrebbe applicata in attuazione dell’accordo di riammissione siglato tra Italia e Slovenia il 3 settembre 1996. Anche su questo punto l’ordinanza del Tribunale di Roma è chiara: trattasi di una pratica illegittima sotto molteplici profili, primo tra tutti il fatto che tale accordo bilaterale non è mai stato ratificato dal Parlamento. Ciò significa che «non può prevedere modifiche o derogare alle leggi vigenti in Italia o alle norme dell’Unione Europea o derivanti da fonti di diritto internazionale». In ogni caso, i respingimenti informali in Slovenia violano numerose norme di legge e diritti fondamentali, tra i quali il diritto al ricorso effettivo e la necessità di esame individuale delle singole posizioni. Infatti, il Tribunale afferma che la «la riammissione informale non può mai essere applicata nei confronti di un richiedente asilo, senza nemmeno provvedere a raccogliere la sua domanda, con una prassi che viola la normativa interna e sovranazionale in materia».
Infine, in uno dei passaggi più rilevanti della pronuncia, il Tribunale condanna espressamente l’atteggiamento pilatesco del Viminale: «Il ministero era in condizioni di sapere, alla luce dei report delle Ong, delle risoluzioni dell’Alto Commissariato Onu per i rifugiati e delle inchieste dei più importanti organi di stampa internazionale, che la riammissione in Slovenia avrebbe comportato a sua volta il respingimento in Bosnia nonché che i migranti sarebbero stati soggetti ai trattamenti inumani e alle vere e proprie torture inflitte dalla polizia Croata». Il Governo italiano sapeva benissimo che il respingimento informale avrebbe condotto i richiedenti asilo in un tunnel di sevizie ed umiliazioni.

La condanna del Ministero e dell’indifferenza
Per queste ragioni, il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Interno a esaminare la domanda di protezione internazionale che il ricorrente potrà presentare direttamente sul suolo italiano. Infatti, il Viminale dovrà consentire «l’immediato ingresso sul territorio italiano del ricorrente» e dovrà provvedere alla registrazione della sua domanda.
È una condanna che getta un importante e autorevole interrogativo, non risolvibile in sede giudiziaria: fino a che punto si potrà soprassedere sull’esistenza di un sistema illegale basato su prassi consolidate e respingimenti informali?
La lettura di pronunce come quella del Tribunale di Roma produce due effetti apparentemente contraddittori tra loro. Da una parte si rimane inorriditi di fronte alla crudeltà a cui è soggetta una umanità dimenticata, proprio ai confini nazionali, proprio nel Vecchio continente che ancora oggi si propone come punta avanzata della civiltà e dell’integrazione. Dall’altra si prova una sensazione di sollievo nel vedere lo Stato di diritto in azione, alzare la testa e affermare i più basilari principi a difesa della dignità umana e del principio di legalità.
Sensazioni contrastanti che non possono però far dimenticare un elemento fondamentale: il diritto pronunciato dal giudice, per quanto determinante e di rilievo anche morale, rischia di rimanere mera giurisprudenza; parole scritte in una sentenza che possono poco di fronte a centinaia di casi analoghi o simili che quotidianamente si verificano ai confini europei e sui quali l’autorità giudiziaria non si è ancora pronunciata.
Sono parole che dovrebbero avere la forza di farsi anche discorso e azione politica, affinché ciò che sta avvenendo in Europa in questi giorni venga immediatamente relegato alle vecchie pratiche di cui il continente intero si vergogna. E per le quali si chiederà: come è stato possibile?

Il commento di Augusto Venanzetti (Focus Cds)
Una persona che questa domanda se la pone continuamente, e alla quale accompagna risposte concrete frutto di una pluriennale esperienza di volontariato, è Augusto Venanzetti, responsabile della scuola di italiano per migranti adulti dell’associazione Focus – Casa dei Diritti sociali, sulla quale questa testata si era già soffermata in questo articolo.
Una realtà che in era pre-Covid poteva vantare più di 1500 studenti, provenienti da ogni parte del mondo, in particolare dall’America latina, dall’Asia centrale e dall’Africa subsahariana. Come con tanti uomini e tante donne impegnati nella costruzione di ponti tra culture diverse, l’ordinanza ha direttamente suscitato l’attenzione di Venanzetti, che si è reso disponibile a condividere il suo particolare e partecipato punto di vista sulla questione.

L’assessore alla sicurezza del Friuli-Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, ha duramente criticato l’ordinanza, sostenendo che rischia di trasformare la sua regione in un campo profughi e che sancisce il principio che è vietato difendere i confini nazionali. Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio italiano di solidarietà e vicepresidente dell’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, ritiene invece che l’ordinanza abbia correttamente tutelato il diritto di presentare la domanda d’asilo ed auspica il recupero della legalità ai confini nazionali. Lei come ha accolto questa ordinanza?
L’ordinanza fa giustizia di un vero e proprio abuso che si è protratto per anni, a seguito di un accordo tra Italia e Slovenia nel 1996 – paradossalmente durante il governo Prodi – giustamente mai ratificato dal Parlamento italiano in quanto in palese violazione delle norme internazionali, europee e anche nazionali che regolano l’accesso alla procedura di asilo. Non solo è stato attuato il respingimento di fatto delle persone che giunte alla frontiera italiana dalla cosiddetta rotta balcanica, ma neanche è stato mai consegnato loro un atto che definisse la natura del provvedimento, ledendo in tal modo il diritto di difesa e quello di presentazione di un ricorso effettivo.
Si è arrivati alla sentenza del Tribunale di Roma grazie al sostegno che l’Asgi (Associazione studi giuridici italiani), ha dato a un cittadino pakistano respinto in Slovenia, poi tradotto in Croazia e quindi in Bosnia, dove è stato anche sottoposto a trattamenti disumani. Grazie a questa si è fatta luce su quanto avviene in quella realtà: i militari italiani non alzano le mani – pare – ma sanno benissimo quello che succede alle persone che respingono, e ci sono numerose testimonianze degli stupri, delle violenze, degli orrori perpetrati dalle milizie slovene, croate e bosniache.
Quello che colpisce e sorprende, è come sia possibile che organi istituzionali, enti amministrativi e anche buona parte dei media, finiscano per non evidenziare il principio-base al quale si informano tutte le normative sopra citate e che l’Italia ha sottoscritto: vale a dire che la richiesta di asilo è un diritto, e che ogni pratica di sostanziale respingimento è illegittima. Pertanto, l’accoglienza e l’avvio della procedura deve essere sempre attuata. Poi è altrettanto legittimo che nello sviluppo della pratica e nell’esame della richiesta si verifichi l’insussistenza dei requisiti per concedere l’asilo; ma questo è un problema e una fase diversi. Nel caso in esame poi, nella stessa ordinanza sono citate le modalità con le quali tali respingimenti avevano luogo, e che è poco definire inquietanti; senza contare che collegato al principio-base del non-refulement c’è anche quello di non esporre lo straniero richiedente a rischi di trattamenti disumani e degradanti.
Quanto alla questione che il territorio italiano possa trasformarsi in un “campo profughi”, e che viene sistematicamente utilizzata a fini propagandistici, va detto che si basa sull’assunto del tutto falso che ci sia una sorta di invasione da parte di extracomunitari. Le statistiche europee ci dicono che nel 2019 le richieste di asilo in Italia sono state 35.000; sesto paese dopo Germania (142.000), Francia (119.000), Spagna (115.000), Grecia (75.000), Regno Unito (48.000). E nei primi sei mesi del 2020 sono state poco più di 10.000. Quanto alla presenza di extracomunitari in percentuale rispetto alla popolazione totale, l’Italia scivola al nono posto in Europa con l’8,7%. Basterebbe diffondere con regolarità questi dati, per fugare errate percezioni tra la popolazione, sollecitate da strumentalizzazioni politiche.

Quindi la temuta invasione, paventata da alcune forze politiche del nostro Nord-Est, non è dietro l’angolo?
È piuttosto vero il contrario: in base alle prospettive demografiche, economiche e sociali, l’Italia avrebbe un gran bisogno di immigrati per compensare forti carenze in diversi settori di attività, certo a patto di costruire un piano organico di accoglienza e inserimento come non c’è mai stato. Per non parlare degli effetti sul piano previdenziale: le proiezioni Inps da tempo denunciano che con il progressivo invecchiamento della popolazione e il calo di nascite, il sistema pensionistico – senza un massiccio inserimento di immigrati – tra il 2040 e il 2050 collasserà.

Crede che la pronuncia del Tribunale di Roma possa concretamente porre fine alla prassi dei respingimenti illegali alla frontiera italo-slovena?
Su questo non sono particolarmente ottimista. Da sempre – in assenza di una soluzione globale internazionale in grado di metabolizzare la crescita del fenomeno migratorio – si cerca a più livelli di aggirare il problema con poco edificanti marchingegni: dal (rinnovato) accordo con la Libia per bloccare le partenze dei profughi, espediente che affida a terzi il sostanziale respingimento altrimenti vietato per un paese firmatario della Convenzione di Ginevra (senza contare gli effetti del trattenimento coatto nei disumani campi libici); alle questure che richiedono la residenza anagrafica per il rinnovo del permesso di soggiorno (in violazione dell’art. 5 del Tui), peraltro ignorando la diffusa pratica dei contratti affitto a nero. Dalla illegittima richiesta di documenti validi ai richiedenti asilo che alle Asl chiedono il tesserino Stp (Straniero temporaneamente presente) che dà diritto alle prestazioni sanitarie; alle erronee indicazioni del requisito della conoscenza dell’italiano livello B1 agli stranieri che fanno richiesta della cittadinanza, quando sono già in possesso della Carta di soggiorno di lungo periodo. E ci fermiamo alle cose più vistose e controverse.
La sentenza di Roma qualcosa cambierà necessariamente, se non altro nelle circolari applicative delle procedure della polizia di frontiera, ma solo una vigilanza civile e il coraggio di denunciare comportamenti illegittimi potrà porre fine alle azioni – gravi – fin qui commesse.

Come giudica il Regolamento di Dublino e che ruolo vorrebbe interpretasse l’Unione europea?
L’accordo originario, nel 1990, firmato dai dodici paesi che all’epoca componevano l’Unione europea, era nato con l’intento di assicurare correttezze procedurali all’esame delle domande di asilo, in coerenza con la Convenzione di Ginevra del ’51, ma anche per rispondere alla pressione esercitata in quel periodo dalle richieste di migranti provenienti dai paesi ex comunisti. Una logica ben diversa da quella chiamata a rispondere decenni più tardi ai massicci flussi provenienti dal medio oriente e dai paesi africani, tormentati da conflitti, guerre civili, colpi di stato, dittature. Le successive modifiche all’accordo – l’edizione II del 2003, la III del 2014 – hanno sostanzialmente ribadito il concetto base che la domanda di asilo viene esaminata nel paese di prima accoglienza, salvo particolarità connesse a ricongiungimenti familiari o tutele di minori. Ed è questo paese che rilascia il titolo di soggiorno.
Questo sistema, a fronte dei flussi dal Mediterraneo o per la rotta balcanica dai paesi del Medio Oriente, è stato investito da critiche dai paesi della frontiera europea soprattutto meridionale, ma anche dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che ne ha denunciato le contraddizioni e le insufficienze.
Una successiva proposta del 2017, mirata a superare il principio del primo paese d’arrivo con un sistema automatico di ricollocamento dei richiedenti asilo in base a delle quote, ha fatto discutere ma non è stata adottata. In pratica si è proceduto con disponibilità volontarie dei singoli paesi (che dura tutt’ora).
L’ultima proposta, presentata nel settembre 2020 da Ursula Von Der Leyen ha cercato un compromesso difficile: ribadisce il principio del paese di primo approdo ma introduce la possibilità per i 27 paesi membri di gestire le modalità di gestione dei migranti: accogliendoli direttamente nel proprio paese, oppure gestendo con nuovi fondi stanziati ad hoc, il rimpatrio di quanti ai quali è stata negata l’accoglienza, o finanziando i paesi di primo ingresso.
Credo che la proposta, dopo il fallimento del tentativo di ricollocamento automatico, miri a ottenere un più forte trasversale impegno di tutti i paesi, soprattutto dell’est europeo; permangono grosse divisioni tra i paesi in ordine al ricollocamento, mentre c’è condivisione in tema di contenimento degli arrivi e di rimpatri. Ed è su questo tasto che sembra battere la Von Der Leyen.

E come valuta questa politica?
Personalmente ritengo questa strada del tutto insufficiente. Non c’è nessuna soluzione strutturale in tema di migrazione legale, non si fa nessun passo in avanti in direzione di una più avanzata visione del fenomeno migratorio, si è chiusa ogni porta alla possibilità di introdurre l’ingresso per meri motivi di lavoro, lasciando inalterata – in mancanza di altre possibilità – la degenerazione della richiesta massiccia di asilo. Infine, sembra esorcizzare con la costituzione di fondi ad hoc, il problema dei rimpatri, difficilissimi se non impossibili da realizzare. Al contrario, si punta molto sulle forme di contenimento, bloccando in “siti di frontiera” i richiedenti asilo che non hanno requisiti per chiederlo: operazione che rischia di essere sbrigativamente risolta utilizzando parametri standard di alta soglia. L’esperienza ha fin qui mostrato che invece la verifica delle condizioni personali è abbastanza complessa (come mostrano gli elevati esiti dei ricorsi). In questo modo si rischiano penalizzazioni e discriminazioni.
Il salto qualitativo si poteva realizzare con una modifica concettuale di fondo: considerando l’ingresso in qualsiasi stato membro come l’ingresso nel territorio dell’Unione, prescindendo in tal modo dallo Stato di primo ingresso e attuando criteri innovativi per l’individuazione dello Stato competente. Idea già maturata in seno al Parlamento europeo nel 2017 e poi naufragata. Non è stato così.

Alessandro Milito

(www.bottegascriptamanent.it, anno XV, n. 162, marzo 2021)

Collaboratori di redazione:
Elisa Guglielmi, Ilenia Marrapodi
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