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A. XVIII, n. 205, nov. 2024
Il Lodo “Alfano”: una legge ineguale ed immorale
di Mariangela Monaco
L’immunità prevista dalla legge approvata il 22 luglio scorso è una deroga
incostituzionale al principio di uguaglianza e un’anomalia tutta italiana
L’immunità o, se preferite, il Lodo “Alfano” è legge. Com’è noto, esso ha introdotto tale istituto a favore delle quattro più alte cariche dello stato (Presidente della repubblica, Presidente del consiglio e presidenti delle due Camere), anche se non in termini assoluti.
Come nelle previsioni, vista l’ampia maggioranza a favore del centro-destra nelle due Camere, l’approvazione (avvenuta il 22 luglio scorso) è stata veloce e senza problemi. Berlusconi ha subito detto che, finalmente, la persecuzione contro di lui è giunta alla fine, e che il medesimo lodo è essenziale per la libertà. Verrebbe da chiedersi di quale libertà.
Certo, i nostri padri costituenti avevano previsto l’immunità per tutti i parlamentari – che potevano essere processati penalmente solo dopo l’autorizzazione della Camera di appartenenza, tranne se colti in flagranza di un delitto per il quale fosse obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura – ma eravamo in un momento storico ben diverso, di ricostruzione delle istituzioni statali e di instaurazione e rafforzamento della neonata Repubblica (e con una magistratura che era stata totalmente, nell’immediato passato, fascistizzata).
Del resto, quell’immunità fu sostanzialmente spazzata via dalla Legge costituzionale 3/1993, in seguito allo scandalo di Tangentopoli, che nel riformulare l’art. 68 della Carta limitò la necessità di una previa autorizzazione alle ipotesi di perquisizione personale o domiciliare, di arresto o di altra misura privativa della libertà personale, e la escluse in caso di esecuzione di una sentenza definitiva.
La legge è uguale per tutti. Perché tutti gli uomini sono uguali. Ma c’è qualche uomo più eguale degli altri (parafrasando il celebre passo di Orwell), e quindi ha la “libertà” di essere immune dalla legge. È vero che tale immunità è relativa solo al periodo di esercizio della carica istituzionale, limite previsto (come anche la sospensione dei termini di prescrizioni durante il periodo “immune”) per non incappare in un’altra, comunque probabile, bocciatura della Corte costituzionale (come avvenuto per il precedente Lodo “Schifani”).
È palese la violazione del principio di uguaglianza, proclamato nell’art. 3 della nostra Costituzione e ricordato in tutte le aule di tribunale. Il che fa di tale legge un atto immorale. E infatti, nel documento dei cento costituzionalisti contro il provvedimento, essi osservano, a tal proposito, «che le vigenti deroghe a tale principio in favore di titolari di cariche istituzionali, tutte previste da norme di rango costituzionale o fondate su precisi obblighi costituzionali, riguardano sempre ed esclusivamente atti o fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. Per contro, nel cosiddetto lodo Alfano la titolarità della carica istituzionale viene assunta non già come fondamento e limite dell'immunità “funzionale”, bensì come mero pretesto per sospendere l'ordinario corso della giustizia con riferimento a reati “comuni”».
Non vogliamo addentrarci nella polemica legge ad personam o meno, come forse si sarà compreso, ma valutare il provvedimento in sé. E in tal senso, si è detto, anzi, lo ha dichiarato il ministro della Giustizia Alfano presentando il lodo, che così ci allineiamo all’Europa.
Ora, a parte che il riferimento all’Europa (cioè alle altre grandi democrazie europee, e quindi più che altro Francia, Germana, Regno Unito, Spagna, qualche volta Paesi Bassi e Portogallo), è abusato in una maniera incredibile, come una panacea per legittimare tutti i tipi di provvedimenti, a prescindere se sono buoni o cattivi, il Guardasigilli sbaglia, e di grosso pure.
L’immunità temporanea per i reati comuni, in Europa, è prevista solo per i Capi di stato, e solamente in tre paesi: Francia, Grecia e Portogallo. In Francia, tra l’altro, dove il presidente ha anche dei poteri esecutivi, è stata introdotta nel 2007 ma è servita una legge costituzionale, non una semplice legge ordinaria.
Un’analoga immunità non è prevista invece per il Presidente del consiglio o per i ministri «in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro, tanto meno nell'ordinamento spagnolo più volte evocato, ma sempre inesattamente», evidenziano ancora i costituzionalisti (tra i quali ricordiamo Valerio Onida e Gustavo Zagrebelsky). E negli Stati Uniti – altra panacea – l’art. 2, sez. 4, della Costituzione recita che «il Presidente, il Vicepresidente e ogni altro funzionario civile siano rimossi dall'ufficio ove, in seguito ad accusa mossa dal Congresso, risultino colpevoli di tradimento, concussione e altri gravi reati». Nixon insegna.
Concludiamo qua: a nostro avviso bastano queste poche righe e ragioni per ritenere il Lodo “Alfano” una legge ineguale, sbagliata, immorale e, rispetto al resto del cosiddetto Occidente, anomala.
Luigi Grisolia
(www.bottegascriptamanent.it, anno II, n. 12, agosto 2008)
Elisa Guglielmi, Ilenia Marrapodi