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A. XVIII, n. 199, aprile 2024
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Dibattiti ed eventi (a cura di Natalia Bloise)

La normativa ambientale oggetto di forti contrasti
di Margherita Amatruda
L’ambiente contestato: il decreto legislativo numero 152 del 3 aprile 2006
nel clima di scontro tra governo, enti locali e le associazioni ambientaliste


Lo scorso 30 novembre, presso il salone della parrocchia del S.s. Rosario di Lamezia Terme, è stato presentato il libro di Giuseppe d’Ippolito: L’Ambiente contestato, edito da Rubbettino (pp. 226, € 22.00). Oggetto del testo è il decreto legislativo numero 152 del 3 aprile 2006, che avrebbe dovuto, nell’intento del legislatore, raccogliere e coordinare la gran parte delle norme sul Diritto ambientale già esistenti e la conseguente contesa sulla materia ambientale che ha visto contrapposti, da un lato, gli autori del decreto ambientale, incaricati dal Ministero dell’Ambiente, dall’altro, le singole regioni e le associazioni per la tutela ambientale che hanno contestato il loro mancato coinvolgimento nel processo legislativo. Alla tavola rotonda, dal titolo “Attualità e prospettive del diritto all’ambiente”, hanno preso parte, oltre all’autore, Franco Astone, docente di Diritto amministrativo presso l’Università “Magna Grecia” di Catanzaro, Cesare Trapuzzano, giudice presso il tribunale di Lamezia Terme, Gianfranco Spinelli e Salvatore Leone del foro di Lamezia Terme, Antonello Sdanganelli, presidente dell’Associazione lametina “Avvocati amministrativisti”, che ha svolto il ruolo di moderatore. Dal dibattito sono emerse difficoltà e novità di una materia giovane e multidisciplinare (coinvolge, infatti, non solo gli operatori del diritto, ma progettisti, scienziati, medici e tutti coloro che hanno una serie di competenze pertinenti nel settore), quale quella ambientale.

 

«Una Cenerentola diventata principessa»

La definizione appartiene all’avvocato d’Ippolito ed è giustificata dal fatto che, per molti anni, in Italia, il mondo dell’accademia e alcuni grandi maestri, tra cui Massimo Severo Giannini, hanno dimostrato scarso interesse verso la disciplina ambientale impedendo, di fatto, che si creasse «un simposio intellettuale, tecnico-giuridico valido a cui il legislatore, che aveva il compito di organizzare e uniformare una serie di comportamenti dell’uomo, potesse fare riferimento». Negli ultimi anni, però, grazie anche alla necessità di attuare i principi derivati dall’Unione Europea, è maturato un certo interesse nei riguardi della legislazione ambientale.

«La novità di questa materia – dice, ancora, d’Ippolito – deriva anche dal fatto che per alcuni anni ci sono state diverse difficoltà per riuscire ad individuare le fonti sulle quali determinare gli strumenti e le discipline normative. Pensiamo, ad esempio, alla totale assenza, fino al 2001, con la modifica dell’articolo 117, nella nostra Carta costituzionale di norme specifiche che si riferissero all’ambiente nell’accezione moderna del termine. Solo l’articolo 9 affermava “Lo stato tutela il Paesaggio” va da sé che paesaggio e ambiente non sono la stessa cosa». L’articolo 9 è stato modificato e, oggi, comprende la tutela dell’ambiente in senso comune.

 

Il decreto legislativo 152/2006

Nell’ambito della riforma costituzionale del nostro paese, nel 2001, con la legge 3, viene modificato l’articolo 117 della Costituzione che, tra le altre cose, affida allo stato l’esclusiva tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Quest’azione ha scatenato la reazione degli enti locali che vedevano interrompersi il processo di “promiscuità legislativa” tra stato ed enti locali avviatosi negli anni Novanta. Una soluzione sembrava essersi trovata, il 4 ottobre 2001, con la stipula di un’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e la conferenza delle regioni, nelle quali si fissavano i principi ideali di collaborazione per la creazione della nuova legge sull’ambiente. Inoltre, a partire dal 2002 una serie di sentenze della Corte costituzionale stabiliscono che sì lo stato ha la tutela esclusiva, ma che l’ambiente non è una materia ma “un valore trasversale” che quindi può ben conciliarsi con attività regolamentari concorrenti da parte delle regioni. Sennonché nel 2004 la legge delega 308, dà l’incarico al governo di redigere un testo unico in materia ambientale. Il governo affida questo compito ad una commissione parlamentare dimenticando l’accordo stipulato in precedenza con gli enti locali. Nasce così il decreto legislativo 152 del 2006. In prima istanza il presidente della Repubblica rifiuta di firmare il decreto, contestando il fatto che non si sia raggiunto un accordo con i rappresentanti locali. La legge torna al parlamento che non apporta modifiche e la ripresenta al presidente che in seconda istanza è costretto a firmare. Entra, quindi, in vigore il decreto ambientale, in un clima caratterizzato dal contrasto con gli enti locali: da qui il titolo L’Ambiente contestato.

 

La tutela risarcitoria nel decreto ambientale

Importanti novità si inseriscono all’interno del decreto ambientale soprattutto per quanto riguarda la tutela risarcitoria del bene ambiente. Innanzi tutto, si nota nel decreto, il legislatore ha cercato di individuare strumenti di tutela preventiva che integrino i già consolidati strumenti di tutela meramente successiva. In questo modo, attuando i principi di precauzione e di prevenzione, l’autorità preposta può intervenire già nel momento in cui c’è il rischio (secondo una valutazione scientifica obiettiva) che si verifichi il danno ambientale, in quanto il rischio stesso costituisce un fatto illecito. Un’altra innovazione è rintracciabile tra i rimedi, previsti dal legislatore, in conseguenza del “danno evento”. Infatti, accanto alla tradizionale azione giudiziaria si colloca uno strumento alternativo di tipo amministrativo; negli articoli dal 312 al 318 del testo unico si dichiara che legittimato ad agire in giudizio contro chi provoca un danno ambientale è esclusivamente il Ministero dell’Ambiente e si prevede che,una volta accertato il danno, il ministro possa emanare un’ordinanza-ingiunzione, immediatamente esecutiva, contro i responsabili del fatto illecito. È evidente che questo istituto snellisce notevolmente i tempi di intervento.

 

Legittimazione esclusiva dello stato, enti locali e diritti dei cittadini

Due sentenze della Corte costituzionale, la numero 641 del 1987 e la numero 41 del 1992, sanciscono che l’ambiente non è un bene materiale, ma un bene immateriale, unitario, indivisibile a fruizione collettiva. In questo senso, dunque, l’ambiente è un bene di tutti, un valore che deve essere tutelato dalla comunità intera. Come si concilia, allora, questo diritto fondamentale collettivo con l’esclusiva della tutela risarcitoria allo stato? E gli enti locali, che ruolo hanno? In realtà, pur restando appannaggio esclusivo dello stato l’intervento diretto in sede giudiziale, l’articolo 309 del decreto ambientale recita «le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale [...] possono presentare al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio [...] denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta del presente decreto». Non solo, ai cittadini viene data la possibilità di intervenire nei procedimenti amministrativi in materia ambientale. L’articolo 310 del decreto prevede, infatti, che, qualora il ministero non procedesse ad azione giudiziaria o amministrativa in caso di danno ambientale o non si muovesse per prevenire un possibile danno, ai soggetti citati nell’articolo 309 è data la possibilità di agire in giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale. In conclusione, il fatto che sia riconosciuta la legittimazione esclusiva allo stato al fine di ottenere la tutela risarcitoria, non esclude, quando il danno provocato leda i beni individuali del singolo cittadino, che sia il cittadino stesso a richiedere l’intervento dello stato.

 

 

Margherita Amatruda

 

(www.bottegascriptamanent.it , anno II, n.6 , febbraio 2008)

Collaboratori di redazione:
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